fondazione > STATUTO DEF 05.05.2009 - DLgvo 460 4 dicembre 1997  
 

STATUTO DELLA
FONDAZIONE
“VILLA DELLA FRATERNITA’ – O.N.L.U.S."

PREMESSA STORICA


Il Sacerdote VARANO EDOARDO nato a Sant’Andrea Apostolo dello Jonio (CZ) il 2 settembre 1920 da lungo tempo (e precisamente dall’anno 1957), oltre che al sacerdozio ha dedicato la sua vita – avvalendosi dell’operato delle “Suore delle Poverelle” di Bergamo – all’assistenza degli anziani in prevalenza andreolesi (con preferenza per quelli svantaggiati per condizioni fisiche economiche e familiari), ospitandoli originariamente nel vecchio fabbricato costruito nel 1932, denominato Case Popolari, ridotto a rudere abbandonato in conseguenza della permanenza, durante la guerra, di numerosi sfollati di Cassino, distrutta. Detto fabbricato del Comune di Sant’Andrea Ionio, sito in Via Roma 122, su domanda scritta del sacerdote Edoardo Varano, è stato dato a lui, con regolare delibera, perché ristrutturato e ampliato, fosse reso idoneo al fine predetto e successivamente, in seguito alle richieste più numerose anche all’assistenza di Sacerdoti e di coppie di coniugi anziani, ospitandoli dal 1989 in un nuovo fabbricato in Via della fraternità, avvalendosi solo delle offerte dei benefattori, soprattutto compaesani, confidando sempre nella Divina Provvidenza, mai venuta meno.
Di recente per consentire agli andreolesi e agli abitanti dei paesi limitrofi di avere anche un’efficiente struttura socio sanitaria, dotata di attrezzature necessarie per la riabilitazione motoria e per la diagnosi, all’interno della quale possano svolgere la loro attività medici specialisti mossi anche da spirito di volontariato, il Fondatore, allo scopo di limitare pure per quanto possibile l’esodo di malati verso il nord con gravi disagi economici, ha, altresì, edificato, sempre a sua cura e spese ed utilizzando le generose offerte di coloro che hanno sempre creduto in lui, un fabbricato in via della Fraternità, destinato ai vari servizi ambulatoriali e ad ospitare, per i giorni in cui sono impegnati a prestare la loro attività i medici ed il personale paramedico proveniente da altre località.
In data 15.02.2002 Don Edoardo Varano, sempre nello spirito di rendere un servizio alla comunità essenzialmente andreolese e comunque calabrese ha costituito due distinte fondazioni al fine di proseguire l’attività finora da lui svolta a favore di persone comunque svantaggiate per condizioni fisiche, psichiche economiche, sociali o familiari.
In particolare le fondazioni “Centro Residenziale per anziani Villa della Fraternità O.n.l.u.s.” e “Centro di Riabilitazione, Diagnosi e Terapia Nuova Calabria O.n.l.u.s.” con atto Notar Rita Dominjanni di Castelfranco Veneto del 15.02.2002, registrato a Castelfranco Veneto il 27.02.2002 al n.205 Serie IV e trascritto a Catanzaro il 07/03/2002 n°4620 – 1/3613-4, regolarmente iscritte nel Registro Regionale delle persone giuridiche private rispettivamente al n.9 del 21.05.2002 ed al n.10 del 17.07.2002.
Ora dopo i primi anni di attività, avendo constatato notevoli difficoltà operative nella gestione delle due fondazioni, Don Edoardo Varano ha espresso la volontà, subito accolta dai rispettivi consigli di amministrazione, di fondere le due fondazioni in una nuova fondazione per migliorare e ottimizzare i servizi e dare risposte più adeguate ai bisogni crescenti, sempre nello spirito di carità che ha animato il suo operare.
Art.1 COSTITUZIONE E SEDE LEGALE
E’ costituita la Fondazione “VILLA DELLA FRATERNITA’ – O.N.L.U.S.” organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del d.lgs. n.460 del 4 dicembre 1997, con sede in Sant’Andrea Apostolo dello Jonio (CZ) Via della Fraternità.
Art.2 SCOPI ISTITUZIONALI
La Fondazione non ha scopo di lucro neanche indiretto, ma si propone esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore dell’assistenza sociale e socio sanitaria, prestando amorevole assistenza agli anziani bisognosi, anche non autosufficienti, tra i quali, in via preferenziale, quelli di origine andreolese, ed alle persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali, familiari o, anche, territoriali, soprattutto nel campo della riabilitazione, attraverso l’attivazione e gestione di:
- strutture e servizi di natura sanitaria, socio-sanitaria e sociale;
- percorsi di ricerca, di formazione e di ascolto dei sempre mutevoli bisogni di salute e, conseguentemente, di sempre nuove risposte assistenziali e di nuove e più efficaci metodiche e strumenti tecnico-scientifici a bisogno delle persone svantaggiate. 
La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle direttamente connesse.
Art.3 PATRIMONIO
Il Patrimonio della Fondazione è costituito dai beni risultanti dagli incrementi e dalle trasformazioni della dotazione originaria ovvero da beni conseguiti in forza dello svolgimento dell’attività istituzionale.
La consistenza del patrimonio è indicata di volta in volta nei bilanci annualmente approvati.
Art.4 ORGANI DELLA FONDAZIONE
Gli organi della Fondazione sono:
a) Il Presidente della Fondazione;
b) Il Consiglio di amministrazione;
c) Il Collegio dei revisori dei conti.
Art.5 IL PRESIDENTE
La carica di Presidente spetterà, vita sua natural durante al Fondatore Don Edoardo Varano.
In caso di sua dipartita o rinuncia, gli subentrerà di diritto il nipote Dott. Voci Carlopietro, che resterà in carica a tempo indeterminato, salvo sua successiva volontà contraria. Egli rivestirà intanto la carica di Vice Presidente per espressa volontà del Fondatore, fino a quando gli succederà nella carica di Presidente.
Qualora il Dott. Voci Carlopietro, per qualunque motivo cessasse dall’incarico i consiglieri provvederanno ad attribuire la carica dallo stesso ricoperta ad altro membro dello stesso consiglio e provvederanno eventualmente a nominare un nuovo consigliere purchè persona di alto profilo morale e provata capacità.
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione sia nei confronti dei terzi che in giudizio.
Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ed ha il compito di convocarlo tutte le volte che lo ritenga opportuno determinandone le materie da sottoporre al suo esame.
Spetta inoltre al Presidente:
a) sorvegliare l’andamento gestionale ed amministrativo della Fondazione ed il rispetto delle sue finalità istituzionali;
b) nominare il segretario scegliendolo all’interno del Consiglio di Amministrazione;
c) curare l’esecuzione delle deliberazioni del consiglio anche valendosi dell’ausilio del segretario;
d) proporre al Consiglio di amministrazione i nominativi dei componenti del Collegio dei revisori dei conti e dei consulenti della Fondazione nonché delle persone che, anche a titolo di collaborazione, dovranno essere assunte dalla Fondazione stessa.
Il Presidente può delegare parte delle proprie attribuzioni al Segretario o ad uno o più membri del Consiglio di Amministrazione.
Nei casi di urgenza il Presidente può compiere qualsiasi tipo di atto che reputi opportuno nell’interesse della Fondazione, sottoponendolo poi all’approvazione del Consiglio di Amministrazione entro la prima riunione successiva.
Con delibera del Consiglio di Amministrazione può essere delegata al Presidente l’adozione di provvedimenti su determinate categorie di atti di ordinaria amministrazione.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni spettano al Vice Presidente nella persona del Dott. Voci Carlopietro.
Art.6 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri. Sono membri di diritto, fatta salva la possibilità di rinuncia, oltre al Presidente:
i due nipoti del Fondatore, Voci Carlopietro e Voci Maria Caterina, il Parroco “protempore” di Sant’Andrea Apostolo dello Jonio.
L’altro membro sarà nominato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, a tempo determinato, fra persone vicine alla Fondazione e che ne condividano lo spirito.
Nel caso in cui uno o più consiglieri dovessero venir meno e/o rinunciare all’incarico il Presidente provvederà a sostituirli con le stesse modalità di nomina del quinto membro del Consiglio di Amministrazione.
I consiglieri non di diritto durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione per il perseguimento delle finalità sopra indicate.
Il Consiglio di Amministrazione tra l’altro:
a) indica le direttive generali che disciplinano l’attività della Fondazione;
b) redige e approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuale;
c) vigila e controlla l’esecuzione delle deliberazioni e dei programmi della Fondazione, nonché la conformità dell’impiego dei contributi;
d) delibera sulle eventuali modifiche dello Statuto (fatta salva l’approvazione dell’autorità governativa) di carattere organizzativo che non pregiudicano lo scopo programmato ma che, al contrario, oltre ad essere coerenti con l'attuazione dello scopo della Fondazione, si rivelano funzionali rispetto all'operatività della stessa;
e) redige un Regolamento interno;
f) nomina, su proposta del Presidente, il Collegio dei Revisori, i consulenti, i collaboratori, nonché i dipendenti tenendo presente oltre alla loro capacità, anche la loro rettitudine morale;
g) delibera sui ricorsi, sulle liti attive e passive, sulle transazioni e sui contratti per acquisto di beni e/o servizi;
h) delibera sull’accettazione di donazioni, eredità e legati;
i) delibera sulla ratifica dei provvedimenti adottati dal Presidente, dai consiglieri delegati e dal "Comitato Direttivo" in caso di necessità e urgenza;
l) promuove la costituzione, il finanziamento e lo sviluppo di altre O.n.l.u.s., comprese le cooperative sociali, che facciano parte della medesima e unitaria struttura.
Il Consiglio può “delegare” parte dei propri poteri di ordinaria amministrazione (con esclusione della redazione del bilancio) al Presidente o ad uno o più consiglieri, in modo tra loro disgiunto o ad un “Comitato Direttivo” composto dal Presidente, dal vice Presidente e dal Segretario.
Detti delegati potranno compiere qualsiasi tipo di atto che reputino opportuno nell’interesse della Fondazione, sottoponendolo poi all’approvazione del Consiglio di Amministrazione entro la prima riunione successiva.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, nonchè ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o necessario, ovvero quando ne venga fatta richiesta scritta e motivata di almeno tre dei suoi membri.
La convocazione è fatta almeno otto giorni prima della riunione con avviso da spedire anche mediante fax, telegramma o posta elettronica e, nei casi di urgenza, con preavviso di almeno tre giorni.
L’avviso di convocazione deve indicare il luogo, sede legale o altrove, la data, l’ora della riunione e le materie da trattare.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
Le riunioni del Consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i revisori.
Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente.
Il voto non può essere dato per rappresentanza.
Art.7 COLLEGIO DEI REVISORI
I Revisori dei conti sono eletti in numero di tre dal Consiglio di Amministrazione. Almeno uno dei membri del Collegio dei revisori deve essere iscritto al Registro dei revisori contabili. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Ai revisori dei Conti è affidata la vigilanza sulla gestione della Fondazione nonché il controllo contabile. A tal fine devono redigere una relazione relativa al bilancio consuntivo e sui risultati della gestione, nonché la relazione di controllo al bilancio come previsto dall’art. 25, comma 5 ultimo periodo, del D.lgs.460/97. I componenti del Collegio assistono alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.
Art.8 ESERCIZIO FINANZIARIO
L’esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 30 Aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente sulla base delle disposizioni contenuti nell’art.25 del D.lgs. n°460/97.
Inoltre il Consiglio entro il 31 dicembre di ogni anno deve approvare il bilancio preventivo per l’anno successivo.
Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Durante la vita della Fondazione, non possono essere distribuiti, neanche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, né fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Art.9 ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE
La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.
In caso di sua estinzione, per qualunque causa, il suo patrimonio - sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3 comma 190, della legge n°662 del 23 dicembre 1996 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge – dovrà essere devoluto all’Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace, che dovrà destinarlo a fini di pubblica utilità.
Art.10 NORME DI RINVIO
La Fondazione svolge la sua attività nel territorio della Regione Calabria.
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si applicano le leggi vigenti in materia, con particolare riferimento a quelle del Decreto Legislativo n.460 del 4 dicembre 1997.

Firmato: Sac.Varano Edoardo
         Cinzia Menniti teste
         Francesco Pistoia teste
Paola Gualtieri notaio - segue sigillo notarile

 


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